FAQ (Frequentely Asked Question) su FOFI

Di seguito alcuni quesiti posti all’Ente da parte degli inscritti.
Prima di porre un quesito controlla che non sia già stato inserito qui. Se non trovi la riposta usa il modulo di contatto a fine pagina inserendo la tu domanda da porre all’Ente.

 

Sono un farmacista iscritta all'Albo e vorrei sapere se è consentito espletare per un periodo di tirocinio superiore a sei mesi presso una farmacia in forma gratuita.

Si comunica che per tirocinio professionale gratuito in farmacia  si intende solamente il tirocinio pre-laurea  svolto dallo studente e regolato da apposita convenzione  stipulata tra l’Ordine e l’Università. In tutti gli altri casi l’occupazione  in farmacia a qualunque titolo, deve essere necessariamente retribuita. 

Si comunica che  la Commissione Nazionale  per la formazione continua  in medicna  ha stabilito i criteri per l’assegnazione  di crediti ai professionisti iscritti a un Albo professionale. La conversione in crediti ECM delle ore di i insegnamento effettuate da un docente non e’ contemplata.  Le uniche docenze  ammesse  per il riconoscimento di crediti ECM sono  quelle  espletate all’interno di eventi accreditati ECM che prevedono numero due crediti  per ogni ora di docenza. 

Si comunica che il limite è contenuto nell’art. 102 del Testo  unico delle leggi sanitarie che vieta al farmacista l’esercizio contemporaneo di altre professioni sanitarie.

Si comunica che  in riferimento all’esenzione di bollo dei certificati rilasciati dall’Ordine ivi compresi quelli d’iscrizione all’albo  – e alle relative modalità applicative, si segnala che la Federazione  ha formulato  specifica istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate chiedendo la corretta applicazione  della disposizione speciale di cui art. 78  del DPR n. 122171950. Pertanto  nel caso in cui un iscritto richieda un certificato  l’iscritto dovrà semplicemente fare una autodichiarazione  scritta  all’amministrazione competente che ha richiesto un certificato. L’Amministrazione chiederà all’amministrazione  competente il rilascio  della relativa certificazione  fornendola  in  forma  scritta.

Si comunica che  la Federazione ha comunicato che il test molecolare a campione nasofaringeo e orofaringeo rappresenta il gold standard  internazionale  per la diagnosi  di COVID-19  in termini di sensibilità e  specificità.  Con il documento in esame arriva il via libera del Ministero della salute ai salivari molecolari. 

Si  comunica che  i medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero  sono i medicinali che per le caratteristiche  farmacologiche  non possono essere utilizzati  in condizioni  di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere – art. 92 comma 1 del Dlgs 219/2016.

Si  comunica che  la Federazione al riguaro ha reso noto  che il Ministero della salute  con circolare n. 3 del 3 ottobre 2006 ha chiarito che il legislatore non ha dato indicazioni  sulle denominazioni  che possono essere usate per  individuare gli esercizi commerciali diversi dalle farmacie che – ex art. 5 del D.L. 223/2006 (Decreto Bersani) vendono medicinali o il reparto dedicato  all’interno delll’esercizio. In ogni caso  non dovranno  essere utilizzate denominazioni  e simboli  che possano  indurre il cliente a ritenere che si tratti di una farmacia. Può essere  consentito  l’uso della denominazione  Parafarmacia considerato che il termine  è entrato nell’uso comune  con riferimento ad esercizi diversi dalla farmacie in cui si vendono prodotti di interesse sanitario. Per quanto riguarda invece  il primo quesito  si evidenzia che come  indicato nell’art. 7 del Codice Deontologico del Farmacista , il  farmacista,  ha l’obbligo di indossare il camice  bianco  unitamente al  distintivo professionale  e ad un tesserino identificativo con indicazione  del nome, cognome, nonchè del numero d’iscrizione all’Albo e dell’Ordine di appartenenza. Il distintivo  può essere integrato anche nel tesserino identificativo. In base a una interpretazione letterale  della sopradetta disposizione non è  prevista la possibilità di personalizzare il camice professionale con l’inserimento di particolari diciture. Si fa osservare, peraltro, che il farmacista  può fornire consulenza ai pazienti (anche) sulle medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia e omeopatia) purchè in possesso di adeguata formazione  e qualificazione nel campo specifico – (Accordo del 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato-Regioni). Si tratta di una attività consulenziale che può essere erogata come prestazione  libero-professionale, in spazi appositamente adibiti all’interno della farmacia ovvero amche in uno studio al di fuori  della stessa,  ed in relazione alla quale il farmacista può chiedere un onorario come  corrispettivo della prestazione svolta. Ad oggi non risulta esistere un Registro dei Farmacisti Esperti  in Fitoterapia. 

Si comunica rammentare che la pratica professionale,  non configurando in un autonomo rapporto  di lavoro, e non indiduando nel praticante una figura professionale, deve necessariamente svolgersi nell’ambito di un qualsiasi   dei rapport giuridici  ammessi all’ordinamento ( lavoro dipendente, lavoro autonomo, impresa familiare, associazione in partecipazione ecc. ). In linea generale non si può negare la liceità della pratica professionale svolta esclusivamente come prestazione di lavoro autonomo libero – professionale con la previsione di un rimborso  forfetario.   In merito tuttavia deve considerarsi che, nel caso delle farmacie, il ” praticante ” è comunque un professionista abilitato e iscritto all’Albo, e, pertanto  non è un tirocinante.Alla luce di tali considerazioni ed anche in ragione della specifica sanzione,  fissata dall’art. 18 Del codice Deontologico del farmacista, per il professionista  che ” pone in essere o favorisce forme di sfruttamento dell’attività professionale dei colleghi” si ritiene che che la previsione di un rimborso forfetario sia giustificato solo qualora l’attività del raticante si configuri effettivamente come prestazione libero- professionale e non presenti le caratteristiche in un rapporto di lavoro di altro genere  ( ad es. lavoro dipendente con vincoli di orari, subordinazione gerarchica ecc.) In tal caso  sarebbero applicabili anche le sanzioni previste per il caso di violazione degli obblighi  della normativa giuslavorista di riferimento. Infine si ricorda che  la Federazione  ha ritenuto non compatibile con il decoro e la dignità professionale una prestazione di lavoro a titolo gratuito, sia pure finalizzata  al conseguimento della pratica professionale, atteso che potrebbe facilmente tradursi, di fatto, in un ammissibile sfruttamento dell’attività professionale del praticante. 

Si  comunica che   come è noto la  tabella n. 2 ,  cita ” Sostanze medicinali di cui le farmacie debbono essere provviste  obbligatoriamente “, della Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana – XII edizione  prevede che è riportato:

in  carattere ” retto ” quanto deve essere tenuto in farmacia  come sostanza o dispositivo medico; in carattere ” corsivo ” quanto deve essere tenuto in farmacia come sostanza e/o come prodotto medicinale. Con riferimento a quanto indicato in carattere corsivo, pertanto, dall’utilizzo della locuzione “e/o” discende che l’obbligo risulta assolto  sia  con la sola presenza del prodotto medicinale che con la sola presenza  della sostanza. Il sodio bicarbnato, essendo riportato in carattere retto, deve dunque essere necessariamente dettenuto come sostanza. Per  quanto attiene invece al  secondo profilo si segnala che la questione relativa alla possibilità di sconfezionare medicinali industriali per eseguire preparazioni magistrali è da temo all’attenzione della Federazione  che ha sottoposto  un quesito al Ministero della Salute promuovendo l’attivazione di un Tavolo tecnico presso lo stesso Dicastero. La tematica è stata oggetto di approfondimento al fine di elaborare una specifica normativa che prevede e consenta lo sconfezionamento.  

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